Calcolo Codice Fiscale Italiano e Codice Fiscale Estero




Cos’è il codice fiscale e a cosa serve  
Il codice fiscale è un numero matricolare formato sulla base di elementi di vario genere (prevalentemente anagrafici), che ha la funzione di contraddistinguere il cittadino e di seguirlo nel compimento di tutti gli atti e le operazioni che possano avere rilievo dal punto di vista fiscale. Il codice fiscale costituisce quindi uno strumento di identificazione fiscale dei soggetti d’imposta al fine di combatterne l’evasione. Come si calcola e si compone il codice fiscale  
Ad ogni lettera o numero del codice fiscale corrisponde uno specifico significato.  
3 caratteri alfabetici per il cognome del soggetto  
3 caratteri alfabetici per il nome  
2 numeri per l’anno di nascita  
1 carattere alfabetico per il mese di nascita  
4 caratteri alfanumerici (3 caratteri + 1 numero) per il comune italiano o lo stato estero di nascita.  
Codice Fiscale: ultime sentenze L’inosservanza della previsione contenuta nell’art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 4, comma 8, lett. a) d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, conv., con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010 n. 24, secondo la quale “il difensore indica il proprio codice fiscale“, non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all’atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto (Cass. sent. n. 4792/2013). In caso di mancata indicazione del codice fiscale non è prevista la nullità dell’atto né può ritenersi che tale omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (Cass. sent. n. 24717/2011). Il versamento di imposte effettuato tramite un modello F24 in cui il contribuente, per errore, abbia indicato il codice fiscale di un altro soggetto, non può essere considerato “omesso” se quel contribuente fornisce la prova del disguido meramente formale in cui è incorso (CTR Bari sent. n. 23/2011). In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’omessa o lacunosa indicazione del codice fiscale del contribuente, nel ricorso introduttivo del giudizio, non ne comporta l’inammissibilità, risolvendosi in un mero errore materiale (Cass. sent. n. 26846/2014). Le irregolarità meramente formali, che non comportano evasione di imposta, quali l’errata indicazione del codice fiscale in sede di dichiarazione annuale, non sono più sanzionabili in forza del principio di legalità derivante dallo “jus superveniens” costituito dalla l. n. 212 del 2000 (Comm. Trib. Centr. Sent. n. 5983/2001). In tema di accertamento delle imposte, poiché l’obbligazione tributaria non fa capo, nel caso di impresa individuale, alla ditta, che è soltanto un elemento distintivo dell’impresa, ma alla persona fisica dell’imprenditore, l’eventuale erroneità dell’indicazione della ditta può comportare la nullità dell’avviso di accertamento soltanto quando da essa possa derivare incertezza assoluta riguardo all’individuazione della persona fisica dell’imprenditore destinatario della pretesa tributaria, tenuto conto di ogni altro dato identificativo risultante dall’accertamento, quale in primo luogo il codice fiscale o il numero di partita i.v.a. (Cass. sent. n. 9256/2013). Nel processo amministrativo è ininfluente la mancata indicazione nel ricorso dei codici fiscali dei ricorrenti, atteso che tale incombente è previsto dall’art. 4, comma 8, lett. b), l. 22 febbraio 2010 n. 24 in relazione all’art. 163 comma 3 n. 2), c.p.c., mentre l’identificazione delle parti nel giudizio amministrativo è governata dalla regola dell’art. 40 c. proc. amm., che parla solo di identificazione delle parti (Cons. St. sent. n. 1473/2013). In tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, ex lege, alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell’oggetto e del destinatario dell’atto. Ciò posto, a mente dell’art. 2665 c.c., è da ritenersi causa di invalidità della nota de qua non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l’atto si riferisce. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l’indicazione della partita Iva in luogo del codice fiscale, restando corretta l’indicazione della ragione sociale e della sede nella nota di trascrizione, non comporta alcuna invalidità di questa, ma una semplice inesattezza) (Cass. sent. n. 21758/2012). In tema di danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, affinché soddisfi la condizione di proponibilità dell’azione (art. 145 c. assicur.), la raccomandata di richiesta di risarcimento deve anche indicare, ex art. 148 c. assicur., il codice fiscale ed il reddito dell’avente diritto al risarcimento, ma tali elementi ben possono ricavarsi “aliunde” (Nella specie, la raccomandata faceva rinvio al certificato di ricovero in pronto soccorso, ove era appunto indicato il codice fiscale della danneggiata, la quale era qualificata “casalinga”, e da ciò se ne desumeva pure il reddito) (Trib. Modena sent. n. 1471/2011). Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 (ndr: dell’art. 18 DLGS 546/92), ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritta a norma del comma precedente”. Inoltre, ai sensi dell’art. 22, comma 2, decr. 546 cit.: “l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (…)””. Con questa motivazione la CTR piemontese ha respinto l’appello del contribuente (CTR Torino sent. n. 39/2011).